Art. 1

In vigore dal 2 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 361, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di San Gimignano, in provincia, di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrata alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 153. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo