Art. 1
In vigore dal 24 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acqui (Alessandria) in data 6 novembre 1954, n. 21, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Acqui Terme";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 30 dicembre 1954, n. 151, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Acqui, in provincia di Alessandria, è mutata in quella di "Acqui Terme".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-16;341#art-1