Art. 1

In vigore dal 24 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 marzo 1928, n. 541, con il quale i comuni di Bruino e di Sangano, in provincia di Torino, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Bruino; Viste le istanze 24 aprile 1954 e 14 agosto 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori e dei contribuenti del cessato comune di Sangano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni della Giunta comunale di Bruino in data 30 giugno e 31 luglio 1946, numeri 29 e 39, ed in data 3 settembre 1947, n. 37, della Deputazione provinciale di Torino in data 16 novembre 1946, n. 26, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Sangano, in provincia di Torino con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Art. 1 Ricostituzione del comune di Sangano, in provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo