Art. 1
In vigore dal 20 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 806, con il quale i comuni di Montescheno, Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Montescheno;
Viste le istanze 15 settembre 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Seppiana e Viganella, rispettivamente, ne ha chiesto la ricostruzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montescheno in data 4 agosto 1954, n. 27, e del Consiglio provinciale di Novara in data 11 ottobre 1954, n. 19, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 353;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-16;315#art-1