Art. 1

In vigore dal 20 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 806, con il quale i comuni di Montescheno, Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Montescheno; Viste le istanze 15 settembre 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Seppiana e Viganella, rispettivamente, ne ha chiesto la ricostruzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montescheno in data 4 agosto 1954, n. 27, e del Consiglio provinciale di Novara in data 11 ottobre 1954, n. 19, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 353; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Seppiana e Viganella, in provincia di Novara, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
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