Art. 1

In vigore dal 20 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 settembre 1927, n. 1855, con il quale i comuni di Bagnatica e Brusaporto, in provincia di Bergamo, furono riuniti in unico Comune denominato "Rocca del Colle" con capoluogo Bagnatica; Vista l'istanza 20 marzo 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Brusaporto ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Rocca del Colle in data 16 ottobre 1946, n. 177, e 29 dicembre 1955, n. 22; della Deputazione provinciale in data 15 aprile 1947, n. 55, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 16 gennaio 1954, n. 21, e 14 gennaio 1956, n. 18, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Silla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Brusaporto, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Rocca del Colle è restituita l'antica denominazione di Bagnatica.
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