Art. 1
In vigore dal 28 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui, rispettivamente, alla legge 13 giugno 1952, n. 692 e al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui, rispettivamente, alla legge 13 giugno 1952, n. 692 e al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, sono modificati come appresso:
Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 4;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 14.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ottawa - Ambasciata d'Italia - addì 4 marzo 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-04;95#art-1