Art. 1

In vigore dal 28 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui, rispettivamente, alla legge 13 giugno 1952, n. 692 e al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, di cui, rispettivamente, alla legge 13 giugno 1952, n. 692 e al regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, sono modificati come appresso: Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 4; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo 14. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Ottawa - Ambasciata d'Italia - addì 4 marzo 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-04;95#art-1

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Art. 1 Modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo