Art. 3

In vigore dal 12 ott 1956
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 marzo 1956. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1956. GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
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