Art. 1
In vigore dal 20 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, col quale fu, tra l'altro, dichiarata zona di endemia malarica il territorio del comune di Turriaco allora della provincia di Trieste ed ora della provincia di Gorizia;
Visto la proposta avanzata dal Prefetto di Gorizia, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità di revoca totale della dichiarazione di zona malarica per il comune di Turriaco;
Sulla proposta del Presidente Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica fatta con il richiamato regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, per il comune di Turriaco, è revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;313#art-1