Art. 1
In vigore dal 19 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori;
Visti gli atti per notar dott. Giovanni Porcile di Genova, in data 10 gennaio e 22 dicembre 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto;
Ritenuta la opportunità di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato atta Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;310#art-1