Art. 1
In vigore dal 4 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pisticci in data 14 maggio 1955, n. 58, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune comunemente indicata con la denominazione "Marconia" sia attribuita ufficialmente la denominazione medesima;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Matera in data 21 luglio 1955, n. 335, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Alla frazione del comune di Pisticci di cui alle premesse è attribuita la denominazione di "Marconia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 46. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;262#art-1