Art. 1
In vigore dal 6 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso al Centro elicotteri dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso il Centro elicotteri dal comandante del Centro stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;115#art-1