Art. 1
In vigore dal 6 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per Aeronautica, nonché per i reparti a terra, della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Alghero l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso la Scuola di volo di Alghero dal comandante della Scuola stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alfa Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;114#art-1