Art. 1

In vigore dal 6 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra, della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. È concesso alla Scuola addestramento su plurimotori dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. La bandiera sarà custodita presso la Scuola addestramento su plurimotori dal comandante della Scuola stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 153. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Concessione alla Scuola addestramento su plurimotori dell'Aeronautica militare dell'uso della bandiera nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo