Art. 1

In vigore dal 8 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, con il quale i comuni di Valverde e di Zavattarello (Pavia), furono riuniti in unico Comune denominato "Zavattarello Valverde" con capoluogo a Zavattarello; Vista l'istanza 25 marzo 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Valverde ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zavattarello Valverde in data 27 maggio 1946, n. 7, 13 marzo 1947, n. 39, e 11 ottobre 1953, n. 74; della Deputazione provinciale in data 25 agosto 1947, n. 2408, e del Consiglio provinciale di Pavia in data 22 ottobre 1953, n. 7502/8, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 35 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Valverde, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione; Al comune di Zavattarello Valverde è restituita la antica denominazione di Zavattarello.
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