Art. 1

In vigore dal 8 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2665, con il quale i comuni di Renate e di Veduggio con Colzano (Milano) furono riuniti in unico Comune denominato "Renate"; Visto il regio decreto 14 febbraio 1929, n. 287, con il quale la denominazione del comune di Renate fu mutata in quella di "Renate Veduggio"; Viste le istanze 17 e 24 ottobre 1954, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Veduggio con Colzano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del commissario prefettizio di Renate Veduggio in data 30 dicembre 1954, n. 88, e del Consiglio provinciale di Milano in data 29 marzo 1955, n. 727/47, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Renate Veduggio è restituita l'antica denominazione di Renate.
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