Art. 1

In vigore dal 15 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Su proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nei territori dei comuni di Soccavo e di Pianura (provincia di Napoli) sono dichiarati di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-25;56#art-1

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