Art. 1
In vigore dal 15 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Su proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nei territori dei comuni di Soccavo e di Pianura (provincia di Napoli) sono dichiarati di pubblica utilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-25;56#art-1