Art. 1

In vigore dal 15 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 24 ottobre 1955, n. 963; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di L. 4.330.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 157. - Indennita di trasferimento, ecc........ L. 300.000 Cap. n. 405-bis (di nuova istituzione). - Assegni ali- mentari concessi alle persone condannate, ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla confisca del patrimonio per delitti fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.......................................... " 30.000 Cap. n. 612-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica, " Corte dei conti "). - Assegnazione straordinaria per spese di manutenzione e di sistema- zione degli uffici connesse col riassorbimento dei servizi gia di competenza degli uffici decentrati della Corte dei conti e col riordinamento degli archivi della Corte stessa........................................... " 2.000.000 Ministero di grazia e giustizia: Cap. n. 93. Spese di fitto di locali, ecc............. " 2.000.000 ----------- L. 4.330.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1956 GRONCHI GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-25;297#art-1

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Art. 1 Autorizzazione alla prelevazione di L. 4.330.000 dal fondo di riserva — Testo vigente | Portale Normativo