Art. 1

In vigore dal 6 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, e successive modificazioni, alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella seduta del 13 dicembre 1955; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1955-56, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina è stabilito come appresso: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo n. 12; Facoltà di farmacia: posti di ruolo n. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, 15 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-23;111#art-1

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Art. 1 Modificazione al riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed alla Facolta' di farmacia dell'Universita' di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo