Art. 1
In vigore dal 4 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 22 settembre 1927, n. 2396, con il quale i comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate, in provincia di Varese, furono riuniti in unico Comune denominato "Azzate";
Viste le istanze 14 maggio 1953 e 25 ottobre 1954, con le quali, rispettivamente, la maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Brunello e di Buguggiate ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Azzate in data 29 ottobre 1953, n. 57, e 17 marzo 1955, n. 1, e del Consiglio provinciale di Varese in data 16 marzo 1954, n. 370 e 25 giugno 1955, n. 544, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Brunello e di Buguggiate, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-17;38#art-1