Art. 1

In vigore dal 4 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze 21 e 28 gennaio, 4, 11, 18 e 25 febbraio 1951, 7, 14 e 21 dicembre 1952, 25 marzo, 6 giugno e 13 luglio 1954 e 8 gennaio 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti di ciascuna delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio del comune di Rimini (Forli) ha chiesto che le frazioni stesse siano distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria e denominazione "Bellaria-Igea Marina"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale in data 16 febbraio 1948, n. 2794, 13 settembre 1948, n. 15639, 5 giugno 1950, n. 8580, 3 luglio 1950, n. 9988, e del commissario prefettizio di Rimini in data 1 luglio 1955, n. 10702; del Consiglio provinciale di Forli in data 22 ottobre 1955, n. 120, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Le frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio sono distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria, con denominazione "Bellaria-Igea Marina" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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Art. 1 Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio distaccate dal comune di Rimini, con capoluogo in Bellaria e con denominazione "Bellaria Igea Marina" (Forli). — Testo vigente | Portale Normativo