Art. 2
In vigore dal 3 feb 1956
I Comuni che non risultano dalle tabelle richiamate nel precedente articolo, perché costituiti successivamente o perché hanno cambiato la denominazione, si intendono far parte del Collegio in cui figurano i Comuni di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;29#art-2