Art. 2

In vigore dal 3 feb 1956
I Comuni che non risultano dalle tabelle richiamate nel precedente articolo, perché costituiti successivamente o perché hanno cambiato la denominazione, si intendono far parte del Collegio in cui figurano i Comuni di origine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-15;29#art-2

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Art. 2 Approvazione della tabella di varianti alle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo