Art. 1
In vigore dal 29 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere n. 7970 del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari, emesso nell'adunanza del 10 novembre 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Orgosolo, in provincia di Nuoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1956
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-13;101#art-1