Art. 1
In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381 e 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La tabella di cui all' della legge 20 luglio 1952, n. 1015, è sostituita dalla seguente:
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|Misura del compenso annuo lordo | Numero degli incaricati|
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|L. 156.000 | 2.700 |
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|L. 221.000 | 1.000 |
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|L. 260.000 | 1.000 |
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|L. 299.000 | 1.000 |
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|L. 325.000 | 700 |
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|L. 364.000 | 500 |
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|L. 429.000 | 400 |
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L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;8#art-1