Art. 1

In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381 e 17 agosto 1955, n. 767; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La tabella di cui all' della legge 20 luglio 1952, n. 1015, è sostituita dalla seguente: +-----------------------------------+------------------------+ |Misura del compenso annuo lordo | Numero degli incaricati| +-----------------------------------+------------------------+ |L. 156.000 | 2.700 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 221.000 | 1.000 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 260.000 | 1.000 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 299.000 | 1.000 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 325.000 | 700 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 364.000 | 500 | +-----------------------------------+------------------------+ |L. 429.000 | 400 | +-----------------------------------+------------------------+ L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381, è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;8#art-1

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