Art. 1

In vigore dal 25 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2057, e successive modificazioni, concernenti la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il regio decreto-legge suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 46: "Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella facoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 5 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-07;86#art-1

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Art. 1 Aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. — Testo vigente | Portale Normativo