Art. 1
In vigore dal 23 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta l'opportunità di elevare da 75 a 100 il numero dei posti di notaio in Milano; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Luino; da 6 a 7 i posti di notaio nel comune di Monza; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Rho; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Sesto San Giovanni; da 4 a 5 i posti di notaio nel comune di Busto Arsizio; da 3 a 4 i posti di notaio nel comune di Gallarate; e di istituire un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Bollate, Cusano Milanino, Giussano, Nerviano, Paderno Dugnano e Marchirolo, nel distretto notarile di Milano;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Borghetto Lodigiano e di Maccagno Superiore;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Milano:
a) è aumentato a 100 il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Milano; n. 2 il numero dei posti di notaio nella sede di Luino: al 7 il numero dei posti di notaio nella sede di Monza; a 2 i posti di notaio nella sede di Rho; a 2 i posti di notaio nella sede di Sesto San Giovanni; a 5 i posti di notaio nella sede di Busto Arsizio: n. 4 i posti di notaio nella sede di Gallarate;
b) e istituito un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Bollate, Cusano Milanino, Giussano, Nerviano, Paderno Dugnano e Marchirolo;
c) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Borghetto Lodignano e Maccagno Superiore e ciò a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-07;31#art-1