Art. 1
In vigore dal 22 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871 e 1 marzo 1955, n. 201;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 26 luglio 1955;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta dei Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue "Il capitale sociale è di L. 550.000.000 diviso in n. 2.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-07;193#art-1