Art. 1
In vigore dal 3 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 27 e 31 del Codice civile;
Visto il regio decreto 29 agosto 1942, n. 1264, con il quale è stata eretta, in ente morale la Fondazione Medaglia d'oro Giovanni Chiasserini ed è stato approvato il relativo statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, n. 179, che approva il nuovo statuto della Fondazione Caduti dell'aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia;
Considerato che l'esiguità del patrimonio della Fondazione Medaglia d'oro Giovanni Chiasserini, in seguito alla svalutazione monetaria, ha reso impossibile il raggiungimento dello scopo della, Fondazione stessa;
Considerata l'analogia dei fini della Fondazione Medaglia d'oro Giovanni Chiasserini e della Fondazione Caduti dell'aeronautica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
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La Fondazione Medaglia d'oro Giovanni Chiasserini, eretta in ente morale con regio decreto 29 agosto 1942, n. 1264, è estinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-04;35#art-1