Art. 1

In vigore dal 20 apr 1956
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2025, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Perugia, limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria in data 29 marzo 1955, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1956 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 177. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Perugia fra fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo