Art. 2
In vigore dal 3 mar 1956
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 26. - E. GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-30;1496#art-2