Art. 1

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-24;1550#art-1

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Art. 1 Fissazione al 31 dicembre 1954 del tramite di applicabilita' della legge 23 marzo 1952, n. 207, per l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi. — Testo vigente | Portale Normativo