Art. 1
In vigore dal 24 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, e prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è ulteriormente prorogato di un anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 4 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-24;1334#art-1