Art. 1

In vigore dal 24 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, e prorogato dall'art. 11 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è ulteriormente prorogato di un anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 4 - CARLOMAGNO
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Art. 1 Proroga del riassorbimento dei posti in soprannumero nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — Testo vigente | Portale Normativo