Art. 1
In vigore dal 26 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468;
Visto l'art. 87 nella Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della Lotteria di Merano svoltasi il 25 settembre 1955, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1) Azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano, organizzatrice della corsa ippica "Gran Premio di Merano", il 30%;
2) Federazione nazionale della stampa italiana ed Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il 10%;
3) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, il 10%;
4) Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, il 10%;
5) Federazione nazionale per la lotta contro la tubercolosi, il 10%;
6) Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), il 5%;
7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, il 5%;
8) Unione nazionale mutilati per servizio, il 5%;
9) Centri sociali della Pontificia Opera di Assistenza, il 10%;
10) Associazione nazionale profughi giuliani e dalmati, il 5%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - VANONI - ANDREOTTI - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addì 5 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-14;1344#art-1