Art. 1

In vigore dal 26 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722; Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivo decreto 9 novembre 1952, n. 4468; Visto l'art. 87 nella Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Gli utili della Lotteria di Merano svoltasi il 25 settembre 1955, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate: 1) Azienda autonoma di soggiorno e cura di Merano, organizzatrice della corsa ippica "Gran Premio di Merano", il 30%; 2) Federazione nazionale della stampa italiana ed Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il 10%; 3) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, il 10%; 4) Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, il 10%; 5) Federazione nazionale per la lotta contro la tubercolosi, il 10%; 6) Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), il 5%; 7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, il 5%; 8) Unione nazionale mutilati per servizio, il 5%; 9) Centri sociali della Pontificia Opera di Assistenza, il 10%; 10) Associazione nazionale profughi giuliani e dalmati, il 5%. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - VANONI - ANDREOTTI - TAMBRONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 5 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-14;1344#art-1

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Art. 1 Devoluzione degli utili della Lotteria di Merano 1955. — Testo vigente | Portale Normativo