Art. 1

In vigore dal 24 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1957/2058, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quelli di Roccagloriosa e della frazione Acquavena, in provincia di Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-09;1470#art-1

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Art. 1 Inclusione degli abitati di Roccagloriosa e della frazione Acquavena, in provincia di Salerno, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo