Art. 1

In vigore dal 29 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli - numero 8 - e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Decreta: Articolo unico. Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtù della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, è ridotto di un anno e mezzo. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Temporanea riduzione dell'anzianita' di grado per la promozione a questore. — Testo vigente | Portale Normativo