Art. 1

In vigore dal 4 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2087, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro per i Lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Vidiana, frazione del comune di Langhirano, in provincia di Parma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 46. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato della frazione Vidiana del comune di Langhirano (Parma) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo