Art. 1
In vigore dal 15 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 3 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-21;1105#art-1