Art. 2

In vigore dal 10 feb 1956
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-18;1404#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di genetica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo