Art. 1

In vigore dal 7 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2127, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Turrivalignani, in provincia di Pescara, limitatamente alla zona tratteggiata con linee di colore giallo arancione nell'annessa planimetria in data 17 giugno 1955, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-15;1277#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Turrivalignani, in provincia di Pescara, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo