Art. 1
In vigore dal 7 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
.
Le opere e le predisposizioni necessarie per assicurare una completa funzionalità dell'Ospedale della marina militare in Napoli sono dichiarate di pubblica utilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-15;1276#art-1