Art. 1

In vigore dal 28 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le richieste formulate dall'Istituto di credito agrario per la. Sardegna, con sede in Sassari; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato, nella adunanza della Sezione terza del 27 settembre 1955, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Ortueri (Nuoro), Ovodda (Nuoro) e Illorai (Sassari). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1955 GRONCHI GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-15;1183#art-1

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Art. 1 Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Ortueri (Nuoro), Ovodda (Nuoro) e Illorai (Sassari). — Testo vigente | Portale Normativo