Art. 1

In vigore dal 8 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa Carrara in data 8 agosto 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Lunigiana (Val di Magra) e della zona marittima delle Alpi Apuane ricadenti nelle province di Massa Carrara e La Spezia, per una estensione di ha. 88.326; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 883 in data 22 aprile 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125259 in data 16 luglio 1955 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio della Lunigiana (Val di Magra) e la zona marittima delle Alpi Apuane, ricadenti nelle province di Massa Carrara e La Spezia estesi per ha. 88.326 e delimitati secondo la linea, segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, sono classificati ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1955 GRONCHI COLOMBO - ROMITA - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addì 1 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 192. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-12;1540#art-1

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Art. 1 Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana del territorio della Lunigiana (Val di Magra) e della zona marittima delle Alpi Apuane (Massa Carrara, La Spezia) ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. — Testo vigente | Portale Normativo