Art. 2
In vigore dal 26 gen 1956
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pietra Marazzi, Bassignana ed il ricostituito comune di Montecastello, nonché alla ripartizione fra i comuni di Pietra Marazzi e Montecastello, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pietra Marazzi.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni di Pietra Marazzi e Montecastello, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Pietra Marazzi, che sarà inquadrato negli organici del comune di Montecastello, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1955
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 30. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-12;1343#art-2