Art. 3
In vigore dal 6 gen 1956
L'applicazione della tutela nazionale delle singole denominazioni stabilite dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1955
GRONCHI
COLOMBO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 147. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-30;1269#art-3