Art. 1

In vigore dal 7 feb 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 28 giugno 1955, n. 635, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa in Roma il 2 luglio 1953; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953, per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 49. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-22;1394#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953 per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo. — Testo vigente | Portale Normativo