Art. 1
In vigore dal 29 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 7783, emesso nell'adunanza del 10 giugno 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla, legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Bono, in provincia di Sassari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-20;1192#art-1