Art. 1
In vigore dal 29 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Ritenuto che l'abitato di Tolve, in provincia di Potenza, fu incluso fra gli abitati elencati nella tabella D annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Visto il decreto reale 12 gennaio 1928, n. 598, col quale l'abitato predetto fu cancellato dal detto elenco, essendo risultato che il movimento franoso si era arrestato dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento;
Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato, e quindi di reincludere l'abitato fra quelli da consolidare;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 82/2366, emesso nell'adunanza dell'8 marzo 1955;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Tolve, in provincia di Potenza, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-20;1191#art-1