Art. 1

In vigore dal 29 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1015, emesso nell'adunanza del 30 agosto 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Ficulle, in provincia di Terni, limitatamente alla zona posta fra il corso della Rinascita e la piazza Cola di Rienzo e la parete sinistra della valle del torrente Ficulle. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-20;1190#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Ficulle, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo