Art. 1

In vigore dal 20 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 31 agosto 1955, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società p. a. "Alte Vette" con sede in Valtournanche, per la concessione, a questa ultima, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Valtournanche a Chanleve. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo o chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 29. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-20;1114#art-1

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Art. 1 Approvazione ed esecuzione dell'atto-capitolato 31 agosto 1955 per la concessione alla Societa' p. a. "Alte Vette", con sede in Valtournanche, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea da Valtournanche a Chanleve. — Testo vigente | Portale Normativo