Art. 1

In vigore dal 8 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 17 giugno 1955 e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa stipulato in Genova in data 27 settembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-18;915#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo