Art. 1

In vigore dal 8 apr 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 9 settembre 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante del comune di Recoaro Terme, per la concessione, a quest'ultimo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Approvazione dell'atto di concessione della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monolune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille. — Testo vigente | Portale Normativo